Decreto 17 ottobre 1999


DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE: «NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE»

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998;

VISTO l'art, 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214 convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

DECRETA

Art. I.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 2.
Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.

Art. 3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attività di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui è affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definirannole modalità della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del modello allegato.

Roma, 7 ottobre 1999

                                                                                                    Il Ministro: SALVI


ALLEGATO 

ALLEGATO
al D.M. n. 359/I/99 del 7-10-1999
Alla ..........................................................................
(le Regioni specificheranno l'indirizzo del destinatario di tale comunicazione)


COMUNICAZIONE DATI APPRENDISTA E TUTORE AZIENDALE
da presentare entro 30 gg. dall'assunzione dell'apprendista

Azienda
Ditta C.F./P.IVA
Località di lavoro Provincia
Via tel                                                                        fax
Azienda Artigiana  Settore di attività 
Apprendista 
Cognome Nome 
Cod. Fisc. Sesso                  M
Cittadinanza Nato a                                                   il 
Residenza/domicilio Prov. 
Via n.                                                          tel. 
Titolo di studio: Obbligo 
Qualifica (specificare) 
Diploma di scuola media superiore (specificare) 
Diploma universitario o laurea (specificare)  
Data di assunzione CCNL applicato  
Liv. inquadramento  Qualifica da conseguire 
Attività svolta (indicare la specifica attività svolta)
Durata del rapporto di lavoro in apprendistato (in mesi):
    A tempo pieno
  A tempo parziale: n. ore    settimanali
                                                          mensili 
                                                                annue
Tutore 
Cognome  Nome 
Cod. Fisc.  Titolare dell'impresa 
Esperienza lavorativa (in anni)  Liv. inquadramento 
Qualifica