Decreto
17 ottobre 1999
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2,
DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE: «NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE»
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998;
VISTO l'art, 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214 convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
DECRETA
Art. I.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano
all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro
giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.Per gli apprendisti assunti
a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.Detta comunicazione può
pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28
novembre 1996, n. 608.
Art. 2.
Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196
devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere
coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.
Art. 3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione
delle finalità previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso
l'attività di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui è affidato il compito di
elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per
gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4.
Il presente provvedimento entra in vigore
sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definirannole
modalità della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del
modello allegato.
Roma, 7 ottobre 1999
Il Ministro: SALVI |
ALLEGATO |
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| Azienda | |||
| Ditta | C.F./P.IVA | ||
| Località di lavoro | Provincia | ||
| Via | tel fax | ||
| Azienda Artigiana | Settore di attività | ||
| Apprendista | |||
| Cognome | Nome | ||
| Cod. Fisc. | Sesso M F | ||
| Cittadinanza | Nato a il | ||
| Residenza/domicilio | Prov. | ||
| Via | n. tel. | ||
| Titolo di studio: | Obbligo Qualifica (specificare) Diploma di scuola media superiore (specificare) Diploma universitario o laurea (specificare) |
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| Data di assunzione | CCNL applicato | ||
| Liv. inquadramento | Qualifica da conseguire | ||
| Attività svolta (indicare la specifica attività svolta) | |||
| Durata del rapporto di lavoro in apprendistato (in mesi): | |||
| A
tempo pieno A tempo parziale: n. ore settimanali mensili annue |
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| Tutore | |||
| Cognome | Nome | ||
| Cod. Fisc. | Titolare dell'impresa | ||
| Esperienza lavorativa (in anni) | Liv. inquadramento | ||
| Qualifica | |||