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Estratto dal Processo verbale dell’adunanza 26/06/2006
Sono presenti, nella sala delle adunanze della Giunta Provinciale, i signori: LA GIUNTA PROVINCIALE
L’Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale riferisce:
VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; VISTO la legge 15.03.97 n. 59, ad oggetto: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ed in particolare l’art.2; VISTO l’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione; VISTO il d.lgs. 23.12.97 n. 469, recante: “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la legge regionale 6.08.1999 n. 14, ad oggetto: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; VISTO l’art. 4 comma 1 lettera d) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, con il quale si prevede, fra l’altro, che l’accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo comporta una sospensione – e non una perdita – dell’anzianità dello stato di disoccupazione; VISTO l’art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, secondo il quale: “Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”; ATTESO che “i principi” di cui all’art. 5 del citato d.lgs. 297/2002, cui debbono attenersi le Regioni per i conseguenti indirizzi operativi, sono sensibilmente diversi da quelli precedentemente previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 con particolare riferimento alla sospensione, conservazione, e perdita dello stato di disoccupazione; PRESO ATTO che i Centri per l’Impiego della Provincia, in attesa delle emanande direttive da parte della Regione Lazio, hanno continuato ad applicare – fino alla data odierna – quanto previsto dal previgente art. 4 del d.lgs. 181/2000; CONSIDERATO che l’atteso atto di indirizzo della Regione Lazio, in fase di elaborazione dal luglio del 2005, a tutt’oggi ha ricevuto nel suo iter procedimentale il parere positivo della Commissione di concertazione regionale e della Conferenza Regione – Autonomie Locali del 23 giugno 2006 e che, in ogni caso, nel dispositivo della proposta di deliberazione è prevista la entrata in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR Lazio; VISTO l’art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, secondo il quale: “Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”; RITENUTO che il termine principi per quanto riguarda la lettera a) del citato art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181, è usato in modo atecnico, dal momento che è di tutta evidenza non trattarsi di principi ma di una vera prescrizione e, quindi, non modificabile dalla Regione come del resto si evince dalla proposta di deliberazione – atto di indirizzo della Regione approvata della Conferenza Regione Autonomie Locali in data 23.06.06; PRESO ATTO che tutte le Province del Lazio (ultima la Provincia Rieti in data 2 maggio 2005) ad eccezione di Frosinone, hanno emanato disposizioni con le quali si dà concreta applicazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, non trattandosi di normativa soggetta ad ulteriore definizione attraverso indirizzi operativi da parte della Regione Lazio; PRESO ATTO che la Provincia di Frosinone, allo stato, non ha emanato disposizioni con le quali si dà concreta applicazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, in attesa dell’emanazione da parte della Regione Lazio dell’atto di indirizzo, in fase di elaborazione dal luglio del 2005; CONSIDERATO che tale stato di cose sta determinando una disparità di procedure circa “la perdita dello stato di disoccupazione” tra le altre Province del Lazio e la Provincia di Frosinone; DATO ATTO che anche il nuovo programma informatico per la gestione dei servizi tiene conto che l’iscrizione, il mantenimento, la sospensione e la cancellazione avviene in base al d.lgs. 297/2002; RITENUTO, pertanto, di dare concreta attuazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, non potendo, per le motivazioni avanti rappresentate, più attendere; VISTI gli indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo n. 297/02 della Conferenza Unificata Stato- Regioni Province del 10 dicembre 2003 allegati al presente atto RITENUTO di confermare gli indirizzi interpretativi di cui sopra; ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica del dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale; RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile; UDITA la su estesa relazione e visti gli atti; VISTO il d. lgs. n. 267 del 18.08.2000; Su conforme avviso del relatore DELIBERA
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