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DELIBERAZIONE N. 213 / 2006

Estratto dal Processo verbale dell’adunanza 26/06/2006 Sono presenti, nella sala delle adunanze della Giunta Provinciale, i signori:
SCALIA FRANCESCO Presidente
MATERIALE FILIPPO Vice Presidente
CAMPANARI DANILO Assessore
DELLA POSTA ORESTE Assessore
PITTIGLIO CARLO Assessore
SIMONCELLI ANTIMO Assessore
COSTANZO SIMONE Assessore

Sono assenti i signori:
CITTADINI PATRIZIO
VENTURA MARIO
DI RUSCIO ROBERTO
GIORGI FRANCESCO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MARINI ADRIANO
Relatore : COSTANZO SIMONE

OGGETTO: ART. 4 DEL D.LGS 21/04/2000, N. 181 COSI’ COME SOSTITUITO DALL’ART. 5 DEL D.LGS 19/12/2002, N. 297 - ATTUAZIONE

LA GIUNTA PROVINCIALE
L’Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale riferisce:

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO la legge 15.03.97 n. 59, ad oggetto: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ed in particolare l’art.2;

VISTO l’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;

VISTO il d.lgs. 23.12.97 n. 469, recante: “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 6.08.1999 n. 14, ad oggetto: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera d) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, con il quale si prevede, fra l’altro, che l’accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo comporta una sospensione – e non una perdita – dell’anzianità dello stato di disoccupazione;

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, secondo il quale: “Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”;

ATTESO che “i principi” di cui all’art. 5 del citato d.lgs. 297/2002, cui debbono attenersi le Regioni per i conseguenti indirizzi operativi, sono sensibilmente diversi da quelli precedentemente previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 con particolare riferimento alla sospensione, conservazione, e perdita dello stato di disoccupazione;

PRESO ATTO che i Centri per l’Impiego della Provincia, in attesa delle emanande direttive da parte della Regione Lazio, hanno continuato ad applicare – fino alla data odierna – quanto previsto dal previgente art. 4 del d.lgs. 181/2000;

CONSIDERATO che l’atteso atto di indirizzo della Regione Lazio, in fase di elaborazione dal luglio del 2005, a tutt’oggi ha ricevuto nel suo iter procedimentale il parere positivo della Commissione di concertazione regionale e della Conferenza Regione – Autonomie Locali del 23 giugno 2006 e che, in ogni caso, nel dispositivo della proposta di deliberazione è prevista la entrata in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR Lazio;

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, secondo il quale: “Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”;

RITENUTO che il termine principi per quanto riguarda la lettera a) del citato art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181, è usato in modo atecnico, dal momento che è di tutta evidenza non trattarsi di principi ma di una vera prescrizione e, quindi, non modificabile dalla Regione come del resto si evince dalla proposta di deliberazione – atto di indirizzo della Regione approvata della Conferenza Regione Autonomie Locali in data 23.06.06;

PRESO ATTO che tutte le Province del Lazio (ultima la Provincia Rieti in data 2 maggio 2005) ad eccezione di Frosinone, hanno emanato disposizioni con le quali si dà concreta applicazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, non trattandosi di normativa soggetta ad ulteriore definizione attraverso indirizzi operativi da parte della Regione Lazio;

PRESO ATTO che la Provincia di Frosinone, allo stato, non ha emanato disposizioni con le quali si dà concreta applicazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, in attesa dell’emanazione da parte della Regione Lazio dell’atto di indirizzo, in fase di elaborazione dal luglio del 2005;

CONSIDERATO che tale stato di cose sta determinando una disparità di procedure circa “la perdita dello stato di disoccupazione” tra le altre Province del Lazio e la Provincia di Frosinone;

DATO ATTO che anche il nuovo programma informatico per la gestione dei servizi tiene conto che l’iscrizione, il mantenimento, la sospensione e la cancellazione avviene in base al d.lgs. 297/2002;

RITENUTO, pertanto, di dare concreta attuazione all’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, non potendo, per le motivazioni avanti rappresentate, più attendere;

VISTI gli indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo n. 297/02 della Conferenza Unificata Stato- Regioni Province del 10 dicembre 2003 allegati al presente atto

RITENUTO di confermare gli indirizzi interpretativi di cui sopra;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica del dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

UDITA la su estesa relazione e visti gli atti;

VISTO il d. lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Su conforme avviso del relatore

DELIBERA
  1. di dare concreta attuazione, per le motivazioni espresse in premessa, in attesa dell’emanando atto di indirizzo della Regione Lazio, alla lettera a) dell’art. 4 del d.lgs. 21.04.2000, n. 181 così come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 19.12.2002, n. 297, stabilendo che:
    - lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
    Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all’art. 8, comma 2 e 3 del d.lgs. 1.12.97 n. 468 (lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili. Ciò si verifica nel caso di svolgimento di attività lavorativa di natura autonoma o subordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie, da adeguare annualmente sulla base della normativa:
    euro 7.500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati;
    euro 4.500 per i redditi di impresa o derivanti dall’esercizio di professioni .
    Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (euro 7.500) fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo
    La conservazione dello stato di disoccupazione, entro tali soglie, si applica anche ai contratti a termine, a tempo determinato, e part- time, a prescindere dalla loro durata.
    Nel caso di conservazione l’anzianità di disoccupazione maturata continua a decorrere. Pertanto la perdita dello stato di disoccupazione avviene nel caso di reddito annuale lordo superiore ad euro 7.500 o euro 4.500 (se lavoratore autonomo) e di rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati) nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l’anzianità di disoccupazione maturata;
    Nel caso di svolgimento di attività lavorativa per contratti a tempo determinato di durata non superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) e concomitante superamento delle soglie di reddito sopra definite (7.500 o 4.500 euro) si dà luogo alla sospensione dello stato di disoccupazione. In questo caso l’anzianità è “congelata”. L’anzianità di disoccupazione ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro;
  2. di prendere atto e di dare mandato ai Centri per l’Impiego di attenersi, nell’applicazione della d.lgs. n. 297/2002, agli indirizzi interpretativi fissati dalla Conferenza Stato –Regione del 10 dicembre 2003, allegati al presente atto;
  3. di dare atto che tale normativa entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’ENTE;
  4. di dare mandato al dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale di emanare una nota esplicativa ai centri per l’impiego sulla presente materia;
  5. di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali, datoriali, all’ordine dei commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, ai Comuni per le opportune iniziative di divulgazione, sul sito www.frosinonelavoro.info;
  6. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

» Scarica l'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane
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